| STATUTO
E COMUNICAZIONI
AREA
SOCI
L'associazione culturale Larici è stata registrata a Milano in data
11 maggio 2001.
Le manifestazioni espositive avvengono per ora in sale esterne alla
sede legale.
Statuto
1.
Costituzione e sede
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita
una Associazione culturale denominata “LARICI”. (...) L’attuale
sede è a Milano.
2.
Durata e caratteri dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
L’Associazione
- è senza fini di lucro (non profit);
- è apolitica, apartitica, aconfessionale;
- è riconoscibile dal marchio con apposta la scritta “www.larici.it
INFORMAZIONE CULTURA ARTE”, che rimanda al sito Internet ospitante l’Associazione.
3.
Scopi istituzionali
L’Associazione ha come fine la promozione, lo sviluppo e la divulgazione
della cultura e dell’arte in qualunque forma si manifestino.
A titolo esemplificativo, l’Associazione potrà:
- organizzare incontri, convegni, corsi, seminari di studio, mostre,
esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza
culturale e artistica;
- organizzare viaggi culturali e soggiorni di istruzione;
- creare ed editare pubblicazioni anche multimediali;
- fornire servizi;
- reperire fondi anche attraverso la cessione di beni;
- promuovere attività mirate all’acquisto di materiali utili al raggiungimento
degli obiettivi sociali;
- partecipare ad attività organizzate da terzi se queste possono dare
visibilità e incremento alle attività dell’Associazione.
4.
Soci
Può diventare Socio dell’Associazione chiunque intenda partecipare fattivamente
al conseguimento e/o allo sviluppo degli scopi istituzionali.
La quota associativa annua ha carattere libero e volontario.
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio
Direttivo in cui dichiarano di accettare la disciplina prevista dal
presente Statuto e specificano dettagliatamente il proprio contributo
culturale e/o artistico e/o operativo per l’anno sociale in corso. Il
Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in
caso di diniego.
La qualità di Socio è personale e si perde per decadenza, recesso, esclusione
o morte.
L’esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con
la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate
dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- inosservanza degli impegni assunti all’atto dell’iscrizione;
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con
gli scopi istituzionali dell’Associazione.
5.
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente.
6.
Assemblea dei Soci
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all’anno. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno
20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea nello spazio Internet
ospitante l’Associazione oppure mediante affissione di apposito avviso
nei locali dell’Associazione stessa.
L’Assemblea può essere convocata anche da almeno un terzo dei soci con
motivazione scritta.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su:
- bilancio consuntivo e preventivo;
- indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell’Associazione;
- ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre
al vaglio dell’Assemblea.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, in
regola con il versamento della quota annua associativa. Ogni Socio ha
diritto a un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da
un altro Socio, in forza di delega scritta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure,
in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo
avente maggiore età anagrafica.
La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente.
Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento
e di voto da parte dei Soci.
7.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento
e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione
e amministrazione.
Il Consiglio Direttivo provvede per ciascun anno sociale a redigere
una relazione comprensiva dei rendiconti economici e finanziari da presentare
all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente
tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e
ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea
dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede a eleggere il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni sociali
e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante
convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello
fissato per la riunione.
8.
Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti
di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione
sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è eletto dall’Assemblea
dei Soci tra i consiglieri nominati dalla stessa. In caso di dimissioni
e impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea
dei Soci.
9.
Patrimonio
Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che divengono
e diverranno proprietà dell’Associazione e da eventuali fondi di riserva
costituiti da eccedenze di bilancio. Con esso si farà fronte alle spese
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa.
I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Patrimonio né pretenderne
quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione
per qualunque altra causa del rapporto associativo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle libere quote associative da versarsi annualmente;
- da contributi pubblici e privati;
- da donazioni ed eredità;
- da prestazioni di servizi e cessioni di beni prodotti dall’Associazione;
- da proventi derivanti da iniziative promozionali.
L’anno finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni
dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo
il bilancio consultivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
10.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale
provvede alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo di devolvere
il Patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità.
11.
Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali fra Soci e fra questi e l’Associazione
e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri
da nominarsi dall’Assemblea quando ve ne sia la necessità. Essi giudicheranno
ex bono et aequo senza formalità di procedura.
12.
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme
di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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